Art. 7 — Statuto e regolamento
Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo statuto sono stabiliti i tempi e le modalita' per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonche' delle necessita' di potenziamento dei poli di eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico, e sono approvate dal Ministero sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Tavolo agroalimentare. Con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, puo' stabilirsi l'aggregazione al Consiglio di altri istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, al fine di evitare duplicazioni e di aumentare l'efficacia del sistema.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
