Art. 3 — Finalità e attività
Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio, attraverso i suoi istituti:
- a)svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attivita' di tipo sperimentale, nonche' progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- b)individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- c)fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
- d)favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
- e)esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le universita' e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, che svolge attivita' di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.
Testo vigente dal 3 dicembre 1999
