L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:

  • a)certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformita' delle normative regolanti le certificazioni;.
  • b)analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
  • c)esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' vegetali;
  • d)studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 2002, n. 137

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La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 23 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 23 luglio 2002. .

a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformita' delle normative regolanti le certificazioni;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 2002, n. 137

    La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454~art12 · fonte del testo

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