Art. 1 — Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attività
E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente e' dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico; L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private; Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici; AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 1 marzo 1994
