Art. 1 — Riordino dell'UNIRE
L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico (( di primo livello)), con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero. L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed e' inserita nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 3 agosto 2003
