Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»;
- 2)il comma 3 e' abrogato;
- b)all'articolo 6:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»;
- 2)al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
- 3)al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»;
- 4)al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «e' esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» e' sostituita dalla seguente: «comportano». All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
