Art. 1 — Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa
Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:
- 1)al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio" sono soppesse;
- 2)al comma 2, le parole: "dai suddetti uffici" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio";
- b)nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";
- c)nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole "dall'ufficio finanziario competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore";
- d)nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente" sono soppresse;
- e)nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, e' effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento. 3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4. 3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.";
- f)nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole "amministrate da enti diversi da quelli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle";
- g)nell'articolo 8, concernente i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: "o alle casse degli enti territoriali competenti", ovunque ricorrano, sono soppresse;
- h)l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Versamento agli enti diversi dallo Stato). 1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.";
- i)all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione:
- 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.";
- 2)nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,";
- 3)il comma 5, e' sostituito dal seguente: " 5. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attivita' svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attivita' svolte dai medesimi uffici.";
- l)dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Validita' degli atti compiuti). - 1. Restanosalvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonche' per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva gia' iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e' stato gia' eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
Testo vigente dal 9 dicembre 1998
