Art. 1 — Soppressione dei servizi autonomi di cassa
I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate ((...)) sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio)), sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."
Testo vigente dal 24 dicembre 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
