Art. 5 — Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa
Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "e' effettuata", e' inserita la seguente: "anche";
- b)all'articolo 10:
- 1)nel comma 2, primo periodo, le parole: "per il concessionario" sono soppresse; nel medesimo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.";
- 2)nel comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
- 3)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello e' sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento e' effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";
- 4)il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalita' necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attivita' svolte tramite gli uffici postali.";
- 5)i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
Testo vigente dal 25 marzo 1998
