Corte costituzionale

Sentenza n. 66/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 422/1998
  • art. 2d.lgs. 422/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,

lettere d e g e 2, comma 1, lettera a numero 2, del decreto

legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante "Disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997,

n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e

18 dicembre 1997, n. 472", promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato l'8 gennaio 1999, depositato in cancelleria il

13 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione

Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'8 gennaio 1999 e depositato il

successivo 13 gennaio, la Regione Siciliana ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, 116

e 119 della Costituzione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale

e alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965,

n. 1074, di quattro disposizioni contenute nel decreto legislativo

19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei

decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997,

n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472). Si

tratta precisamente delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma

1, lettere d e g che recano modifiche ad alcuni articoli del d.lgs.

9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di

servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari); e dell'art. 2,

comma 1, lettera a numero 2, che reca modifiche all'art. 17 del

d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del

sistema di gestione delle dichiarazioni).

Il provvedimento impugnato è un decreto legislativo

"correttivo", emanato in base alla delega di cui all'art. 3, comma

17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la modifica e

integrazione di precedenti decreti legislativi in materia tributaria.

La Regione ricorrente lamenta, in via generale, che le

disposizioni impugnate, riguardanti le modalità di riscossione e

versamento di tributi il cui gettito, di regola, spetta alla Regione

medesima, differenzino irragionevolmente le relative modalità di

riscossione, esclusivamente in relazione alla circostanza che il

gettito sia di spettanza dello Stato o della Regione.

La prima delle disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettera

d) riguarda la modifica dell'art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997:

mentre nel testo originario tale disposizione prevedeva che le

entrate fossero riscosse "dal concessionario del servizio di

riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio

finanziario competente" (oltre che dagli istituti di credito), la

disposizione correttiva, sopprimendo le parole "nella cui

circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente", viene a

consentire la riscossione da parte di qualsiasi concessionario del

servizio, indipendentemente dall'ambito territoriale.

La ricorrente lamenta che, eliminando il collegamento

territoriale con l'ufficio finanziario competente, e non prevedendo,

di contro, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle

somme riscosse in relazione a fattispecie tributarie maturate

nell'ambito della Regione, detta disposizione violi l'art. 4 delle

norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui

spetta alla Regione Siciliana l'intero gettito dei tributi erariali

(salvo alcune eccezioni) riscossi nel territorio regionale.

La seconda disposizione impugnata (art. 1, comma 1, lettera e,

che modifica l'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1997), in correlazione

con il ripristino dei servizi autonomi di cassa degli uffici

dipendenti dal Dipartimento del territorio (di cui invece il

preesistente art. 1 del d.lgs. n. 237 del 1997 prevedeva la

soppressione), disposto dallo stesso comma 1, lettera a stabilisce

che la riscossione delle tasse ipotecarie e di taluni tributi

speciali sia effettuata dagli uffici periferici di detto Dipartimento

(salvo il caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di

bollo), e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze il compito

di stabilire le modalità per il versamento nella tesoreria

provinciale dello Stato delle somme così riscosse e di approvare le

convenzioni che determinano i compensi agli intermediari.

Secondo la ricorrente tale previsione sottrarrebbe

illegittimamente alla Regione la potestà di organizzare la

riscossione di detti tributi, prevedendo soltanto una competenza

ministeriale, con esclusione di ogni partecipazione della Regione

alle determinazioni in ordine alle previste convenzioni e alla

quantificazione dei compensi agli intermediari.

L'art. 1, comma 1, lettera g, anch'esso impugnato, modificando i

commi 1 e 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 237 del 1997, che disciplinano

i termini e le modalità per il versamento, da parte del

concessionario della riscossione, delle somme allo stesso

accreditate, sopprime in detti commi le parole "o alle casse degli

enti territoriali competenti", così che nel nuovo testo si dispone

che il versamento avvenga soltanto "alla competente sezione della

tesoreria provinciale dello Stato". Secondo la ricorrente tale

modifica comporterebbe l'esclusione della Regione Siciliana dai

destinatari del riversamento delle entrate da parte dei

concessionari. Pur escludendosi, alla luce di quanto statuito

dall'art. 9 del d.lgs. n. 237 del 1997, anch'esso modificato dal

decreto impugnato, che ciò comporti la sottrazione alla Regione dei

proventi dell'imposizione indiretta, oggetto della disciplina in

esame, la ricorrente afferma che dalla normativa censurata

conseguirebbe un ingiustificato ritardo nell'acquisizione delle

entrate di spettanza regionale, mentre termini più brevi e modalità

puntualmente determinate varrebbero per il versamento di detti

tributi alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

L'ultima delle disposizioni denunciate (art. 2, comma 1, lettera

a, numero 2) modifica l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997,

avente ad oggetto l'individuazione dei crediti e debiti per i quali

si prevede da parte dei contribuenti il versamento unitario delle

imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore

dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei

medesimi soggetti. Mentre il testo originario della lettera a di tale

comma 2 prevedeva che il versamento unitario e la compensazione

riguardassero i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi

e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto al

concessionario dei servizi di riscossione, ai sensi dell'art. 3,

primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il nuovo testo fa

riferimento alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte

riscosse sia mediante versamento diretto al concessionario, sia

mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale

dello Stato, aggiungendosi però che per le ritenute di questa

seconda categoria resta ferma la facoltà di eseguire il versamento

presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La

ricorrente lamenta che la disposizione impugnata non consenta di

eseguire il versamento di quanto dovuto, e per quanto spettante,

presso la cassa regionale, così diversificando illegittimamente la

posizione della Regione rispetto a quella dello Stato.

Il ricorso conclude affermando che la Regione non lamenta alcuna

lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale,

incidente sul sistema finanziario, quale può riconoscersi nelle

disposizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997, bensì

"lo squilibrio e la disparità di trattamento" che, a causa delle

modifiche apportate, si determinerebbero fra Stato e Regione in

ordine agli stessi tributi, in forza dell'unico elemento

differenziante della loro percezione: con l'effetto di alterare le

disponibilità di cassa della Regione, quanto meno sotto il profilo

della ritardata acquisizione delle relative spettanze rispetto ai

più brevi termini disposti per il versamento alle competenti sezioni

di tesoreria provinciale dello Stato. Ciò lederebbe altresì il

principio di eguaglianza, che varrebbe anche nei confronti "degli

oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici", e

il canone di ragionevolezza, che verrebbe in rilievo anche a

proposito della necessità di bilanciamento e di valutazione della

legittimità costituzionale di atti e comportamenti, in particolare

per quanto riguarda i principi desumibili dagli artt. 116 e 119 della

Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e

Regioni ad autonomia differenziata e ai rapporti tra potere centrale

e poteri locali. Sarebbero infatti vietate discriminazioni atte ad

incidere negativamente sulle relative spettanze o comportanti una

"reformatio in pejus" di attribuzioni e situazioni consolidate.

La ricorrente osserva infine che anche il semplice ritardo nella

acquisizione dei tributi spettanti configurerebbe una violazione dei

principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione, nonché un

pregiudizio finanziario per la Regione atto a ripercuotersi financo

nell'assolvimento delle funzioni proprie della stessa.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non

produrrebbero alcun pregiudizio sostanziale alla Regione né

sottrarrebbero ad essa la disponibilità immediata dei tributi di sua

spettanza, e osservando in via generale che l'interesse avuto di mira

da parte del legislatore è quello di favorire il contribuente

nell'assolvimento dei suoi obblighi, donde deriverebbe la necessità

di alcuni adattamenti meramente procedurali per consentire la

gestione contabile dei versamenti.

In una successiva memoria l'Avvocatura erariale articola più

ampiamente la propria difesa, osservando preliminarmente che il

ricorso sarebbe ammissibile solo nei limiti in cui lamenta la

violazione di norme costituzionali sulla competenza o comunque una

effettiva ed attuale lesione della autonomia costituzionalmente

garantita alla Regione, non là dove sembra denunciare, di per sé,

la violazione dei criteri di ragionevolezza e di uguaglianza.

Quanto alla prima delle disposizioni denunciate, la difesa del

Presidente del Consiglio osserva poi che, abolendo la correlazione

territoriale tra ufficio finanziario cui compete la determinazione

delle entrate e concessionario del servizio di riscossione cui si

effettuano i pagamenti, con la finalità di semplificare gli

adempimenti dei contribuenti, i quali possono effettuare i propri

pagamenti ovunque sul territorio nazionale, non si lederebbe

l'autonomia tributaria della Regione, la quale continuerebbe a

percepire le entrate tributarie relative a fattispecie maturate

nell'ambito del suo territorio, senza alcun apprezzabile ritardo, non

diversamente, del resto, da quanto era già previsto dall'art. 4

delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 per le

entrate affluite, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari

extraregionali.

In ordine alla censura che investe la lettera e del primo comma

dell'art. 1 del decreto impugnato, si osserva che la norma demanda

alla disciplina di un decreto ministeriale non già la materia della

riscossione delle entrate, in questo caso riservata agli uffici,

bensì quella delle modalità di riversamento da parte degli uffici

periferici delle somme riscosse e che siano destinate alla tesoreria

provinciale dello Stato. Tale decreto non sarebbe dunque destinato ad

interferire pregiudizievolmente nella potestà regionale di

organizzazione delle entrate, neppure sotto il profilo del

riversamento di esse alla Regione, che continuerebbe ad avvenire

mediante versamento da parte degli uffici riscuotitori alla cassa

regionale, secondo le specifiche norme in proposito vigenti, come

esplicitamente presupposto dagli artt. 4, comma 2, 5, comma 2, e 7,

ultimo comma, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, emanato

in attuazione della norma impugnata.

Quanto alla terza censura, relativa all'art. 1, comma 1, lettera

g, del decreto, che, nel disciplinare il riversamento delle entrate

da parte del concessionario del servizio di riscossione, elimina il

riferimento alle casse degli enti territoriali, rilevata la

inammissibilità del profilo di doglianza fondato sulla asserita

lesione del principio costituzionale di uguaglianza, l'Avvocatura

erariale contesta che la modifica introdotta determini la sottrazione

delle entrate in questione alla Regione, e sostiene che l'asserito

limitato ritardo nella acquisizione di dette entrate non

comporterebbe alcun pregiudizio alla autonomia finanziaria della

Regione, né quindi alcuna menomazione della sfera di questa

costituzionalmente garantita.

Quanto infine all'ultima censura, relativa alla disposizione

dell'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2 - che, sempre nella

prospettiva della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,

si sarebbe limitata a consentire la deroga al sistema del versamento

unitario per certe entrate tributarie - ribadita la inammissibilità

dei profili non attinenti alla competenza regionale, si sostiene che

dalla norma contestata non verrebbe messa in discussione la spettanza

delle entrate alla Regione; mentre l'affermazione secondo cui ne

deriverebbe un ritardo nel versamento delle entrate alla cassa

regionale sarebbe apodittica e indimostrata, non essendovi ragione

per ipotizzare che il versamento non debba avvenire immediatamente e

comunque in tempi non superiori a quelli che, nel sistema, non

contestato, del versamento unitario con compensazione, sono

strettamente necessari per la ripartizione e il riversamento delle

somme ai soggetti destinatari. Considerato in diritto

1. - Il ricorso della Regione Siciliana investe alcune

disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422

(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre

1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), che secondo la ricorrente

lederebbero l'autonomia finanziaria della Regione di cui agli

artt. 116 e 119 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 81

della Costituzione, come delineata nell'art. 36 dello statuto e nelle

norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a

cui termini spettano alla Regione, e dovrebbero essere dalla stessa

riscosse, tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle

esplicitamente riservate allo Stato; e contrasterebbero altresì con

i principi di uguaglianza - per il diverso trattamento riservato allo

Stato e alla Regione - e di ragionevolezza, per l'ingiustificato

peggioramento che ne discenderebbe nella situazione della Regione in

ordine alla acquisizione delle entrate ad essa spettanti.

Precisamente:

a) l'art. 1, comma 1, lettera d, modificativo dell'art. 4,

comma 1, del d.lgs. n. 237 del 1997, consentendo il pagamento da

parte dei contribuenti a favore di qualunque concessionario del

servizio di riscossione sul territorio nazionale, e non più soltanto

di quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario

competente, e non prevedendo, secondo la ricorrente, l'obbligo del

riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse in relazione

a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione,

violerebbe l'art. 4 delle norme di attuazione approvate con d.P.R.

n. 1074 del 1965, che sancisce il criterio della spettanza alla

Regione delle entrate relative a fattispecie tributarie maturate

nell'ambito regionale;

b) l'art. 1, comma 1, lettera e, modificativo dell'art. 6 del

d.lgs. n. 237 del 1997, prevedendo, per alcune entrate tributarie

riscosse dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del

territorio, un decreto interministeriale che stabilisce le modalità

per il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato delle somme

riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli

intermediari, senza contemplare alcun coinvolgimento della Regione,

sottrarrebbe alla Regione stessa la potestà di organizzare la

riscossione di detti tributi e violerebbe il principio di leale

collaborazione;

c) l'art. 1, comma 1, lettera g, modificativo dell'art. 8 del

d.lgs. n. 237 del 1997, eliminando il riferimento alle casse degli

enti territoriali competenti ai fini del versamento delle somme

riscosse dal concessionario del servizio, comporterebbe l'esclusione

della Regione Siciliana dai destinatari del riversamento ai sensi del

citato art. 8 e, pur non determinando la sottrazione alla stessa di

detti proventi, darebbe luogo ad un ritardo nell'acquisizione di

essi, che non troverebbe alcuna giustificazione in relazione al fatto

che, per gli stessi tributi, il versamento nella competente sezione

di tesoreria provinciale dello Stato avverrebbe entro termini più

brevi e con modalità puntualmente determinate;

d) infine, l'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2,

modificativo dell'art. 17, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 241 del

1997, prevedendo che il versamento unitario, con eventuale

compensazione, riguardi anche i pagamenti per i quali è previsto il

versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,

e non più solo quelli per i quali è previsto il versamento diretto

al concessionario del servizio di riscossione, e prevedendo però,

per le ritenute di quest'ultima categoria, in via facoltativa, il

versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato, non

consentirebbe di eseguire il versamento presso la cassa regionale,

con ciò illegittimamente differenziando la posizione della Regione

rispetto a quella dello Stato.

2. - Le questioni sono infondate.

Lo è, anzitutto, quella relativa all'art. 1, comma 1, lettera d,

del decreto impugnato, in quanto la facoltà di riscossione dei

tributi da parte di qualunque concessionario del servizio,

nell'intero territorio nazionale, introdotta dal legislatore

delegato, non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei

tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo

territorio. Il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto

impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del

diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il

riparto delle entrate. Contrariamente a quanto asserito dalla

ricorrente, resta intatto l'obbligo di riversamento nelle casse

regionali del gettito di spettanza della Regione: del resto, le

stesse norme di attuazione dello statuto siciliano (art. 4 del d.P.R.

n. 1074 del 1965) prevedono che siano comprese fra le entrate

spettanti alla Regione anche "quelle che, sebbene relative a

fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono,

per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del

territorio della Regione".

3. - Quanto all'art. 1, comma 1, lettera e, del decreto

impugnato, oggetto della seconda censura, esso non fa che

ripristinare, con riguardo a particolari tributi (tasse ipotecarie e

taluni tributi speciali), il sistema di riscossione tramite i servizi

autonomi di cassa dipendenti dal Dipartimento del territorio, già

previsto dalla legislazione preesistente e sostituito dal testo

originario del d.lgs. n. 237 del 1997 (art. 6, comma 3), che aveva

soppresso tali servizi (art. 1, comma 1, a sua volta ora modificato

dall'art. 1, comma 1, lettera a, numero 1, del d.lgs. n. 422 del

1998, non impugnato), con il sistema di riscossione centralizzato

tramite l'Ente poste italiane.

Il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto

ministeriale, che stabilisce le modalità di versamento delle somme

riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli

intermediari, è conseguenza della necessità di regolamentare le

nuove procedure in tutto il territorio nazionale. Esso non intacca

né la spettanza dei tributi alla Regione (del resto il decreto del

Direttore generale del Dipartimento del territorio 16 dicembre 1998,

emanato in attuazione della norma impugnata, esplicitamente prevede

il versamento dei tributi alle tesorerie provinciali dello Stato "o

alle casse regionali": art. 4, secondo comma; art. 5, secondo comma;

art. 7, secondo comma), né la potestà della Regione di

disciplinare, entro i limiti chiariti dalla giurisprudenza di questa

Corte, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio

regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale,

l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato (art. 6 del

d.P.R. n. 1074 del 1965; e cfr., da ultimo, sentenze n. 111, n. 138 e

n. 186 del 1999).

Non si verifica dunque la lamentata violazione della competenza

regionale, né quella del principio di leale collaborazione, poiché

il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata non riguarda,

come tale, la Regione Siciliana, ma il sistema nazionale di

riscossione dei tributi in questione.

4. - Con riguardo alla terza censura, avente ad oggetto l'art. 1,

comma 1, lettera g, del decreto impugnato, la stessa ricorrente

ammette che tale disposizione non determina la sottrazione alla

Regione dei proventi tributari ad essa spettanti, ma ritiene che la

nuova procedura dia luogo a ritardo nell'acquisizione di essi alle

casse regionali.

La modifica normativa in esame riguarda la disciplina dei

versamenti, rispettivamente, a favore dello Stato e a favore degli

enti territoriali, delle entrate di varia natura, tributarie e non

tributarie, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 237 del 1997: disciplina

prima uniforme, in base al testo originario del d.lgs. n. 237 del

1997, e ora differenziata, in base al nuovo testo dell'art. 9 del

medesimo decreto, secondo cui i versamenti agli enti territoriali

seguono i ritmi temporali previsti per i versamenti agli enti diversi

dallo Stato (pur sempre con termini precisi: entro il 12 e il 27 di

ogni mese).

Le parti sembrano ritenere che la nuova disciplina del versamento

delle entrate in questione da parte dei concessionari del servizio di

riscossione, recata dagli artt. 8 e 9, modificati, del d.lgs. n. 237

del 1997, comprenda anche le somme riscosse a titolo di tributi

erariali spettanti alla Regione Siciliana ai sensi degli artt. 2, 3 e

4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 fra quelle assoggettate alle modalità

di versamento agli "enti diversi dallo Stato" (art. 9 del decreto

legislativo), e non fra quelle assoggettate alle modalità di

versamento previste per le somme riscosse allo stesso titolo, nel

restante territorio nazionale, per conto dello Stato (art. 8).

Invero, la considerazione del particolare regime previsto in

Sicilia per la destinazione e la riscossione del gettito dei tributi

erariali consente una lettura del nuovo testo degli artt. 8 e 9 del

d.lgs. n. 237 del 1997 più aderente a tale regime, che cioè

accomuni la disciplina delle entrate tributarie erariali riscosse in

Sicilia e attribuite alla Regione alla disciplina prevista per le

entrate tributarie dello Stato, piuttosto che a quella delle entrate

di pertinenza degli altri enti territoriali: e in tal senso, del

resto, risulta a questa Corte che si sia orientata la stessa

amministrazione statale.

Così intesa la disposizione impugnata, non ha ragion d'essere la

censura mossa dalla ricorrente.

5. - Il sistema dei versamenti unitari, con eventuale

compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi,

è stato introdotto, per semplificare gli adempimenti dei

contribuenti, dagli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 241 del 1997,

senza contestazioni da parte della Regione Siciliana, che anzi, in

questa sede, ammette trattarsi di "una riforma di vasta portata,

organica e generale", e sembra dunque apprezzarne il contenuto.

L'art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 442 del 1998, oggetto

della quarta ed ultima censura, non fa altro che estendere tale

sistema - già limitato ai soli contribuenti titolari di partita IVA

ed escluso per alcune ritenute alla fonte - a tutti i contribuenti

nonché alle ritenute alla fonte prima escluse; per queste ultime la

disposizione censurata (il numero 2 della citata lettera a

dell'art. 2, comma 1, del decreto impugnato, che riguarda

l'estensione "oggettiva" alle menzionate entrate tributarie), lascia

però la facoltà ai contribuenti di eseguire il versamento, come

avveniva in precedenza, presso la competente sezione di tesoreria

provinciale dello Stato, in questo caso senza possibilità di

compensazione.

Si tratta di una modifica che non incide in alcun modo non solo

sulla spettanza delle entrate, ma nemmeno sul sistema di versamento

dei proventi, riscossi dai concessionari, alle casse degli enti

creditori, né, infine, sul sistema di riversamento dei proventi che

vengano ancora riscossi dalle tesorerie provinciali dello Stato,

secondo il sistema previgente, facoltativamente mantenuto dalla norma

in esame per le ritenute già così disciplinate dal testo

originario.

Nessuna lesione, dunque, si verifica, per effetto della norma

impugnata, nella posizione costituzionalmente garantita della

Regione. Per quanto poi riguarda la presunta differenziazione fra

Regione e Stato - ammesso che essa sussista, ma non per effetto della

norma in questione - varrebbe comunque la considerazione che una

eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione,

ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate,

non potrebbe di per sé considerarsi irragionevole e contrastante con

l'art. 3 della Costituzione.

6. - A ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che

insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato

e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione

Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di

attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde

trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti

finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il

d.P.R. n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999).

È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza

n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma

di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della

adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle

nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa

materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'articolo 1, comma 1, lettere d e g, e dell'art. 2, comma 1,

lettera a, numero 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422

(Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre

1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), sollevate, in riferimento

agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché

all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di

attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione

Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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