Art. 2 — Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:
- 1)nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse;
- 2)nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;";
- b)nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:
- 1)al comma 1, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici";
- 2)al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre";
- c)nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi:
- 1)al comma 1, dopo le parole: "dall'INPS" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";
- 2)al comma 4, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici";
- d)nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "quinto";
- e)nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalita' di versamento, le parole da: "alla scadenza" a: "idoneita'" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998";
- f)nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:
- 1)al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", nonche' i soggetti non titolari di partita IVA";
- 2)al comma 4, e' soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998
