Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:
  • 1)nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA" sono soppresse;
  • 2)nel comma 2, lettera a), le parole: ", primo comma," sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;";
  • b)nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:
  • 1)al comma 1, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici";
  • 2)al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre";
  • c)nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: "dall'INPS" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";
  • 2)al comma 4, la parola "15" e' sostituita dalla seguente: "sedici";
  • d)nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "quinto";
  • e)nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalita' di versamento, le parole da: "alla scadenza" a: "idoneita'" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998";
  • f)nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:
  • 1)al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", nonche' i soggetti non titolari di partita IVA";
  • 2)al comma 4, e' soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione. Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo vigente dal 9 dicembre 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 66/2001

    Questione infondata
    16 marzo 2001

    La estensione del sistema dei versamenti unitari, introdotta dal d.lgs. n. 422 del 1998, nessuna lesione determina nella posizione costituzionalmente garantita della Regione Siciliana; nè, del resto, potrebbe considerarsi di per sè irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza una eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione, ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 422 del 1998.

    Art. 1 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472 · Art. 2 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472 · Art. 3 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422~art2 · fonte del testo