Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

  • a)i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
  • b)i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
  • c)i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano piu' di due regioni;
  • d)i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza mediolunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
  • e)i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
  • f)i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Testo vigente dal 10 dicembre 1997

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2001

    Questione infondata
    27 aprile 2001

    Nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, il legislatore delegato, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è ispirato a una pluralità di criteri, ad esempio, quello della estensione territoriale dei servizi in materia di trasporto aereo marittimo, automobilistico e ferroviario; quello della regolamentazione uniforme di determinati collegamenti punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale; quello di esigenze non frazionabili di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; criteri pur sempre razionali, anche se diversi ma non contraddittori e tali, dunque, da non ledere le competenze regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

    Art. 18 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422~art3 · fonte del testo

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