Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8,

9, 12, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) promossi con ricorsi delle

Regioni Puglia e Lombardia, notificati il 9 gennaio 1998, depositati

in cancelleria il 16 successivo e iscritti ai nn. 8 e 9 del registro

ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni

Puglia e Lombardia e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Puglia, con ricorso regolarmente notificato e

depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 8 del 1998), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in via principale degli

artt. 1, 2, 7, comma 2, 16, 18 e 19 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti

locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,

a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

per violazione degli artt. 3, 5, 76, 117, 118, 119 e 128 della

Costituzione.

Richiamato un proprio precedente ricorso avverso alcune

disposizioni contenute nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

e per la semplificazione amministrativa), e sottolineato che le

censure allora sollevate possono nuovamente essere ripetute in ordine

a corrispondenti previsioni del decreto legislativo (artt. 1, 2 e 7,

comma 2, relativamente al richiamo al principio di sussidiarietà),

la ricorrente si sofferma su alcune specifiche disposizioni di

quest'ultimo.

L'art. 18 configurerebbe una elusione dell'art. 4, comma 4, della

legge n. 59 del 1997 che, nel prevedere una delega al Governo,

disponeva che questi affidasse alle regioni i compiti di generale

riordino del trasporto regionale e locale, nella espressa prospettiva

del superamento degli assetti monopolistici della gestione dei

trasporti, assetti che invece il decreto legislativo consoliderebbe,

in violazione dunque dell'art. 76 della Costituzione e altresì in

contrasto con i principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti

dalla normativa europea e con il principio di uguaglianza: l'art. 18

del decreto legislativo n. 422 del 1997 esclude infatti da ogni

confronto concorrenziale le gestioni dirette degli enti locali e

quelle svolte tramite loro aziende speciali (comma 2, lettere b e c),

prevedendo unicamente per tali forme di gestione un divieto di

ampliamento dei bacini di servizio, conseguendone "soltanto una

indefinita previsione di affidamento facoltativo di quote di servizi

mediante procedure concorrenziali", incompatibile con la normativa

comunitaria. Una ulteriore forma gestionale di carattere

monopolistico, mediante società per azioni, già disciplinata

dall'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990

(Ordinamento delle autonomie locali), è esclusa da ogni previsione

di superamento. Incongrua sarebbe altresì la previsione

dell'art. 18, comma 3, secondo il quale l'affidamento diretto della

gestione si protrae per cinque anni nei casi in cui l'esercizio venga

proseguito da società o cooperative derivanti dalla trasformazione

disciplinata dalla medesima norma. Alle regioni, in definitiva,

sarebbe impedito il riordino del settore, sia per il regime

differenziato stabilito direttamente dal decreto legislativo, sia per

il ruolo che gli enti locali mantengono, in mancanza dell'abrogazione

dell'art. 22 della legge n. 142 del 1990.

L'art. 16 del decreto legislativo n. 422 viene impugnato in

ragione della "impropria formulazione" delle modalità secondo le

quali deve verificarsi l'intesa tra regioni ed enti locali in tema di

definizione dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio

delle regioni, sotto il profilo del ruolo marginale assegnato alla

legge regionale nella definizione di tali modalità.

Infine, l'art. 19 è censurato in quanto esso sarebbe oscuro,

risultando incomprensibile, secondo la ricorrente, la corrispondenza

da questo fissata tra oneri per i servizi e risorse disponibili al

netto dei proventi tariffari: solo la determinazione di un rapporto

tra oneri per i servizi e risorse disponibili al lordo dei proventi

tariffari potrebbe evitare "assurde" pretese di ripiani integrali dei

disavanzi di gestione da parte delle imprese di trasporto nei

confronti della regione.

2. - Nel giudizio così instaurato si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura, la censura relativa all'art. 18 sarebbe

infondata: nella legge delega il superamento degli assetti

monopolistici appare delineato non come risultato da realizzare già

con il decreto legislativo, ma come mera finalità da incentivare in

quella sede. L'autonomia delle regioni, poi, non sarebbe intaccata,

ben potendo esse nella propria legislazione andare oltre rispetto al

livello minimo disposto dal medesimo art. 18.

Quanto alla dedotta oscurità degli artt. 16 e 19, da questa non

deriverebbe comunque alcuna lesione dell'autonomia regionale

costituzionalmente garantita.

3. - La Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e

depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 9 del 1998), ha sollevato

anch'essa questioni di legittimità costituzionale di alcune

disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997, e in

particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 19, assumendo

la violazione degli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della

Costituzione, secondo i profili di seguito sintetizzati.

L'art. 2, che definisce la nozione di "conferimento", sarebbe

incostituzionale in quanto comprende in tale voce sia la delega, sia

il trasferimento, sia l'attribuzione di funzioni e compiti, tanto

alle regioni quanto agli enti locali, confondendo in tal modo nozioni

che sono da tenere distinte in base agli artt. 117, 118 e 128 della

Costituzione.

L'art. 3, che definisce i servizi pubblici di trasporto "di

interesse nazionale", senza ispirarsi ad un univoco criterio, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione:

se dalla lettera f) parrebbe ricavarsi il criterio del carattere

internazionale o anche nazionale dei servizi, purché a percorrenza

medio-lunga, viceversa questo non vale per la lettera c), che

definisce di interesse nazionale anche le linee interregionali che

collegano più di due regioni, mentre risulterebbe incongruente,

nello specifico contesto geografico italiano, l'esclusione dai

servizi di interesse nazionale di trasporto aereo dei soli

collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una

regione.

L'art. 7, comma 3, secondo periodo, che riprende il dettato

dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, relativamente al

potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non

conferiscano entro il termine previsto le funzioni agli enti locali,

nel precisare l'an e il quando della sostituzione sarebbe

incostituzionale: da un lato, tenterebbe di porre rimedio alla

indeterminatezza della norma di delega cui fa richiamo, dall'altro

configurerebbe un tentativo del Governo di fornire a se stesso una

nuova ulteriore delega, assolutamente extra ordinem.

L'art. 12, nell'attribuire al Presidente del Consiglio dei

ministri il potere di effettuare direttamente i conferimenti e la

distribuzione delle risorse agli enti locali, lederebbe le competenze

regionali, violando al contempo i principi della legge di delega e

quindi gli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione: la

ripartizione tra regioni ed enti locali delle risorse finanziarie,

umane, strumentali e organizzative, in quanto misure accessorie e

strumentali al riparto di funzioni tra regioni ed enti locali,

dovrebbe avvenire dopo (e non prima) che tale riparto sia stato

definito dalle regioni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo

n. 422 del 1997 in questione.

L'art. 16, relativo alla determinazione dei servizi minimi,

violerebbe gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto non

terrebbe nel dovuto conto, nel disciplinare la partecipazione degli

enti locali a tale operazione, delle competenze attribuite in materia

alle regioni, anche sulla base della legge delega. L'art. 4, comma 4,

lettera a), della legge n. 59 del 1997 stabilisce infatti che il

Governo provvede ad attribuire alle regioni il compito di definire,

d'intesa con gli enti locali, i servizi minimi da porre a carico dei

bilanci regionali. Soltanto la previsione, chiara, di una "intesa

debole" con gli enti locali, le cui modalità siano disciplinate con

legge regionale, sarebbe rispettosa dell'autonomia regionale, ma

questo non è dato desumere dalla disposizione impugnata.

L'art. 18, comma 2, limitandosi a stabilire, per il caso di

gestione diretta o affidamento diretto dei servizi da parte degli

enti locali a propri consorzi o aziende speciali, il solo criterio

dell'ampliamento dei bacini di servizio (lettera b), e l'obbligo di

affidamento da parte degli enti locali di quote di servizio tramite

procedure concorsuali (lettera c), senza prevedere il divieto o

comunque una limitazione dell'esercizio dei servizi di trasporto

pubblico sotto tali forme, nonché in quanto non abroga l'art. 22

della legge n. 142 del 1990, si porrebbe in contrasto con la

finalità di superamento degli assetti monopolistici, violando i

principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa

europea, il principio di uguaglianza e l'art. 4, comma 4, lettera b),

della legge delega n. 59 del 1997, con rilevanti conseguenze anche

sul bilancio regionale.

L'art. 8, comma 5, in materia di servizi ferroviari di interesse

regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato,

fissando un preciso rapporto tra ricavi e costi senza prevedere

alcuna forma di garanzia della copertura finanziaria, si porrebbe

anch'esso in contrasto con l'art. 4, comma 4, lettera b), della legge

n. 59 del 1997 (secondo il quale i contratti di servizio pubblico

dovranno avere le caratteristiche della certezza finanziaria e della

copertura di bilancio), con conseguente violazione degli artt. 76,

117, 118 e 119 della Costituzione. Né potrebbe valere in senso

contrario il comma 6 del medesimo articolo, secondo il quale si

provvede, con successivi provvedimenti legislativi, alla copertura

dei disavanzi maturati alla data del conferimento delle funzioni.

Censure analoghe a quelle relative all'art. 8 vengono avanzate

riguardo all'art. 9, che detta la disciplina dei servizi ferroviari

di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello

Stato, rinviando anch'esso ai contratti di servizio di cui

all'art. 19 del decreto legislativo.

L'art. 17, nel prevedere per le regioni l'obbligo di contemplare

nei contratti di servizio compensazioni economiche alle aziende

esercenti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e

locale, conterrebbe un incostituzionale trasferimento di "oneri a

secco" a carico della regione, in violazione degli artt. 117, 118 e

119 della Costituzione. E analoga censura viene avanzata riguardo

all'art. 19, comma 1, del quale si rileva altresì l'incongruenza,

analogamente al ricorso della Regione Puglia.

4. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

infondate e riservandosi di illustrare le proprie argomentazioni in

una successiva memoria.

5. - In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie sia

l'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, sia le due Regioni ricorrenti.

6. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria relativa al ricorso

della Regione Lombardia, rilevato che le censure relative agli

artt. 2 e 7 hanno ormai trovato risposta nella sentenza n. 408 del

1998 della Corte costituzionale, si sofferma sulle rimanenti.

Riguardo all'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997,

l'Avvocatura afferma che nella individuazione dei trasporti

qualificabili "di interesse nazionale" nulla imponeva la scelta di un

unico criterio ispiratore, peraltro esistente, e costituito da un

criterio misto, a un tempo qualitativo e quantitativo, ancorato sia

alla dimensione territoriale del collegamento che alla sua tipologia;

quanto ai servizi aerei di interesse interregionale, la riserva

statale, oltre a rientrare nella discrezionalità del legislatore,

appare comunque ragionevole; mentre, rispetto alle competenze già

attribuite in precedenza alle regioni, la nuova disciplina non

determinerebbe alcuna riappropriazione da parte dello Stato, non

risultando sottratto alla competenza regionale alcun collegamento fra

regioni finitime che non sia di nuova attribuzione.

La censura rivolta all'art. 12 sarebbe fondata su una errata

lettura della norma, in quanto il Presidente del Consiglio dei

ministri può ripartire le risorse tra regioni ed enti locali solo se

sia intervenuta una previa intesa, quindi solo se il conferimento sia

già avvenuto o sia stato concordato.

Su una errata lettura si baserebbe anche la questione

sull'art. 16, in quanto spetta alla legge regionale la disciplina

dell'intesa con gli enti locali sui "servizi minimi".

Quanto all'art. 18, la doglianza relativa alla violazione dei

principi di concorrenza tra imprese posti dalla normativa europea

sarebbe inammissibile, perché essa non potrebbe comunque ridondare

in lesione dell'autonomia regionale, mentre quella relativa

all'eccesso di delega sarebbe infondata, in quanto il principio

direttivo posto dal legislatore delegante sarebbe quello

dell'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici,

costituendo l'art. 18 solo un minimo che ben può essere superato

dalle regioni.

Riguardo agli artt. 8 e 9, l'Avvocatura afferma che in sede di

determinazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni,

ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, potrà tenersi conto

degli oneri conseguenti a tali disposizioni.

Infine, infondata sarebbe la censura relativa agli artt. 17 e 19,

comma 1, in quanto le "risorse disponibili" che devono coprire

l'eventuale disavanzo sono quelle di cui all'art. 20 del decreto

legislativo.

7. - La difesa della Regione Puglia, nella memoria, rileva che il

fatto di aver dato attuazione con propria normativa al decreto

legislativo impugnato non fa venire meno l'interesse regionale al

ricorso: l'attuazione è dovuta unicamente alla necessità di evitare

l'intervento sostitutivo statale. Né il sopravvenire del decreto

legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento

alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di

trasporto pubblico locale), che ha modificato alcune delle

disposizioni impugnate, inciderebbe sul giudizio. In particolare,

anche se l'art. 18 sembra essere stato modificato proprio nella parte

oggetto del ricorso, con l'abrogazione del comma 2, lettere b) e c),

la normativa censurata è stata tuttavia riprodotta nella nuova

formulazione del comma 3 e nel comma 3-bis risultando ulteriormente

disattesi i principi della delega in ordine al superamento degli

assetti monopolistici per tutto il periodo transitorio, ed almeno

fino al 1° gennaio 2004. Né, secondo la Regione, potrebbe

condividersi l'impostazione dell'Avvocatura dello Stato nella lettura

del criterio direttivo, in quanto la delega non prevede solo la mera

incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, ma

prescriverebbe l'introduzione di regole di concorrenzialità.

Superati paiono invece alla ricorrente i dubbi relativi

all'art. 16, anche alla luce della legge regionale di attuazione,

mentre altrettanto non può dirsi dell'art. 19, a meno che le

"risorse disponibili" di cui all'art. 19, comma 1, che devono coprire

l'eventuale disavanzo, siano quelle di cui all'art. 20, quelle cioè

trasferite dallo Stato alle regioni.

8. - Anche la difesa della Regione Lombardia, nella memoria, ha

ribadito il permanere dell'interesse regionale all'impugnativa, pur

in presenza della legge regionale di attuazione del decreto

legislativo n. 422 del 1997.

Quanto al sopravvenire del decreto legislativo n. 400 del 1999,

correttivo del precedente, la Regione ritiene necessaria l'estensione

dei motivi di illegittimità costituzionale sollevati nel ricorso

alla disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato

decreto legislativo n. 400. Infatti, secondo la Regione, "nel caso di

esercizio da parte del governo di poteri correttivi, i motivi di

illegittimità costituzionale si estendono necessariamente alle nuove

norme emanate dal governo, laddove tale intervento non muti la

precedente disciplina, ma finisca per riproporre, solo con una

diversa collocazione, gli stessi principi oggetto di censura".

In ordine alle censure relative agli artt. 2 e 7, la difesa della

Regione Lombardia prende atto del sopravvenire della sentenza n. 408

del 1998, mentre ribadisce quelle sull'art. 3: in particolare si

sottolinea ancora una volta che i criteri usati nella individuazione

dei servizi di interesse nazionale sono contraddittori, avendo

rilievo in alcuni casi l'elemento quantitativo, in altri quello

qualitativo; che il trasporto aereo regionale non ha alcuna rilevanza

in un contesto come quello italiano; e che, quanto ai servizi di

trasporto pubblico interregionali che collegano più di due regioni,

la nuova disciplina risulta deteriore rispetto a quella già

contenuta nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega

di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Riguardo all'art. 12, si afferma che solo una volta che sia

intervenuta la ridistribuzione delle funzioni tra regioni ed enti

locali il Governo può essere in grado di ripartire le risorse:

pertanto per superare l'incostituzionalità della norma è necessario

ritenere che l'intesa debba perfezionarsi a conferimento già

avvenuto. Il nodo interpretativo relativo all'art. 16 sarebbe stato

sciolto invece dalla sopravvenuta legge regionale della Lombardia.

Quanto all'art. 18, la Regione Lombardia utilizza argomentazioni

analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Puglia.

Immutate, infine, resterebbero anche le censure relative

all'art. 8, commi 5 e 6, e all'art. 9, e quelle riguardanti gli

artt. 17 e 19, comma 1, a meno di non ritenere, come fa la difesa del

resistente, che gli oneri derivanti da tali previsioni debbano

ritenersi a carico dello Stato. Considerato in diritto

1. - La Regione Puglia e la Regione Lombardia sollevano

questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle

regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di

trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge

15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117,

118, 119 e 128 della Costituzione.

In particolare:

a) gli artt. 1 e 2, comprendendo nella nozione di

"conferimento" funzioni sia delegate che trasferite tanto alle

regioni quanto agli enti locali, produrrebbero confusione tra nozioni

che hanno da essere tenute distinte, alla stregua degli artt. 117,

118 e 128 della Costituzione;

b) l'art. 3, nel definire i servizi pubblici di trasporto di

interesse nazionale, si ispirerebbe a criteri non omogenei, violando

gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;

c) l'art. 7, comma 2, sul trasferimento di funzioni e compiti

in materia di trasporto da parte delle regioni alle province, ai

comuni e agli altri enti locali, facendo riferimento al criterio

della sussidiarietà, sarebbe del tutto generico e il medesimo

articolo, al comma 3, disciplinando il potere sostitutivo statale nei

confronti delle regioni che non abbiano provveduto nel termine

previsto al conferimento delle funzioni agli enti locali, tenterebbe,

in violazione dell'art. 76 della Costituzione, di precisare le

condizioni della sostituzione - per ovviare all'asserita

incostituzionalità dello stesso art. 4, comma 5, della legge delega

n. 59 del 1997 - e conferirebbe al governo un'ulteriore delega, ciò

che esula dai poteri propri del legislatore delegato;

d) l'art. 8, commi 5 e 6, in materia di servizi ferroviari di

interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello

Stato e l'art. 9, in materia di servizi ferroviari in concessione a

queste, stabilendo un rapporto tra ricavi e costi senza garanzia

della copertura finanziaria di eventuali squilibri di bilancio delle

imprese, i cui oneri ricadrebbero sulla finanza regionale,

contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione, violando l'art. 4,

comma 4, lettera b), della legge di delega n. 59 del 1997 che prevede

che i contratti di servizio pubblico devono garantire la certezza

finanziaria e la copertura di bilancio;

e) l'art. 12, attribuendo al Presidente del Consiglio dei

ministri il potere di effettuare direttamente i conferimenti e la

distribuzione delle risorse agli enti locali, anche prima del

conferimento a essi delle funzioni da parte delle regioni, lederebbe

le competenze di queste e contrasterebbe con l'art. 76 della

Costituzione, violando i principi della legge delega dai quali

risulterebbe che la ripartizione tra regioni ed enti locali delle

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative debba

avvenire dopo;

f) l'art. 16, disciplinando tramite lo strumento dell'intesa

la partecipazione degli enti locali alla determinazione dei servizi

di trasporto minimi, disconoscerebbe le competenze e i compiti

regionali in materia, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

g) l'art. 17, stabilendo l'obbligo per le regioni di

contemplare nei contratti di servizio compensazioni economiche alle

imprese esercenti i servizi pubblici di interesse regionale e locale,

prevederebbe un onere finanziario, senza contropartite, a carico del

bilancio regionale, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

h) l'art. 18, commi 2 e 3, in materia di gestione diretta e

di affidamento diretto dei servizi di trasporto da parte degli enti

locali, non realizzerebbe l'obbiettivo del superamento degli assetti

monopolistici esistenti nel settore, violando i principi in tema di

concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa europea, il principio

di uguaglianza e l'art. 76 della Costituzione, tramite la violazione

dell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

i) l'art. 19, stabilendo il principio di corrispondenza tra

oneri per i servizi e risorse disponibili al netto dei proventi

tariffari, oltre a essere oscuro, potrebbe determinare ingiustificate

pretese di ripianamento da parte delle regioni dei disavanzi di

gestione delle imprese di trasporto, con violazione dell'art. 119

della Costituzione.

2. - Stante la parziale coincidenza del ricorso della Regione

Puglia con quello della Regione Lombardia, le questioni di

legittimità costituzionale possono essere riunite per essere decise

con unica sentenza.

3. - Le questioni sottoposte alla Corte sono in parte non fondate

e in parte inammissibili.

4.1 - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 del decreto legislativo impugnato non è fondata. Essa, in mancanza

di nuove prospettazioni, coincide con quella già esaminata e

respinta dalla Corte con la sentenza n. 408 del 1998 relativamente

alle corrispondenti previsioni contenute nella legge delega n. 59 del

1997, condividendone la sorte. Anche in questo caso, vale osservare

che con l'espressione generica di "conferimento" di funzioni si

intende semplicemente indicare in sintesi, senza confusioni, "tutta

la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento

delle funzioni" secondo la Costituzione.

4.2 - Non fondata è anche la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo in esame,

sollevata in base al rilievo che la determinazione dei servizi

pubblici di trasporto di interesse nazionale non si ispirerebbe a

criteri omogenei, con ciò violando gli artt. 3, 117 e 118 della

Costituzione. Che il legislatore delegato si sia ispirato a una

pluralità di criteri è fuori discussione. Il criterio della

estensione territoriale dei servizi, ad esempio, è utilizzato in

materia di trasporto aereo, marittimo, automobilistico e ferroviario.

In un altro caso - il collegamento via mare fra terminali ferroviari

il carattere nazionale del trasporto viene evidentemente fatto

dipendere, oltre che dall'esigenza imprescindibile di evitare il

rischio di isolamento di determinati territori regionali, conseguente

a eventuali contrasti tra politiche regionali, altresì dalla

necessità di regolare uniformemente collegamenti che normalmente

costituiscono i punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario

di rilievo internazionale. Da esigenze non frazionabili di sicurezza,

infine, dipende la individuazione, quali servizi pubblici di

interesse nazionale, dei servizi di trasporto di merci pericolose,

nocive e inquinanti. Vi sarebbe da dubitare della razionalità delle

scelte del legislatore e, eventualmente, della lesione delle

competenze regionali, nel solo caso in cui i criteri impiegati

fossero non diversi ma contraddittori, tali cioè, secondo logica

comune, da escludersi l'uno con l'altro. Il che, all'evidenza, non si

verifica nel caso in esame: conclusione valida anche per la

classificazione tra quelle di interesse nazionale delle linee di

trasporto automobilistico che collegano più di due regioni (lettera

c); una classificazione, questa, che può ritenersi rientrare nelle

scelte discrezionali del legislatore, essendo determinata, oltre che

dalla lunghezza del collegamento, normalmente superiore a quelli

interni a una singola regione o che uniscono località situate nel

territorio di due regioni, dalle potenziali difficoltà derivanti dal

necessario coinvolgimento delle competenze di plurime autorità

regionali.

4.3 - Non fondata è altresì la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, relativamente alla previsione, al comma

2, della sussidiarietà quale principio per il trasferimento delle

funzioni dalla regione agli enti locali e, al comma 3, dell'esercizio

del potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non

abbiano conferito agli enti locali, nel termine previsto, le funzioni

che loro spettano.

L'indicazione del principio di sussidiarietà tramite il puntuale

riferimento alla definizione ch'esso trova nell'art. 4, comma 3,

della legge n. 59 del 1997 non si vede in che cosa possa violare

l'autonomia regionale, tanto più in quanto si sostiene dalla

ricorrente Regione Puglia che esso sarebbe oggetto di un "generico

richiamo", tale quindi da poter essere precisato dalla regione stessa

nell'esercizio della propria autonomia legislativa.

Quanto al potere sostitutivo statale, la previsione nella norma

del decreto legislativo impugnata è meramente riproduttiva della

disposizione contenuta nell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, della

legge n. 59 del 1997, disposizione questa che è stata sottoposta al

vaglio di costituzionalità sulla base di identici motivi, ritenuti

non fondati nella già ricordata sentenza n. 408 del 1998. Poiché la

disposizione del decreto legislativo impugnata non configura una

nuova delega legislativa, ma si limita a richiamare una disciplina e

un potere già previsti, in relazione a un'ipotesi specifica

(l'eventuale mancata approvazione da parte delle regioni, nel termine

stabilito, della legge di "puntuale individuazione" delle funzioni

trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto

pubblico locale), ipotesi già compresa nella disposizione

legislativa di delega, avente portata generale, non c'è ragione per

discostarsi da quanto già precedentemente deciso nel senso

dell'infondatezza della questione.

4.4 - Infondate sono altresì le questioni di costituzionalità

sollevate su diverse disposizioni del decreto legislativo concernenti

in vario modo oneri finanziari obbligatori destinati a gravare sul

bilancio regionale, senza che - secondo le ricorrenti - sia previsto

un corrispondente trasferimento di risorse. Si tratta in particolare

delle disposizioni dell'art. 8, commi 5 e 6, e dell'art. 9, in

riferimento all'art. 19, che, in materia - rispettivamente - di

servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione

alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse

regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, fissano,

per la stipula dei contratti di servizio, un rapporto rigido tra

ricavi e costi di esercizio (quanto ai servizi ferroviari non in

concessione alle Ferrovie dello Stato, il rapporto di almeno 0,35 tra

ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di

infrastruttura; quanto ai servizi in concessione alle Ferrovie dello

Stato, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse

disponibili, al netto dei proventi tariffari, secondo l'art. 19 del

decreto legislativo in questione).

Alle suddette esigenze finanziarie gravanti sul bilancio

regionale si provvede tramite il fondo destinato ai trasporti,

costituito in ogni regione in base all'art. 20, fondo alimentato sia

con risorse regionali che con risorse statali trasferite a norma del

secondo comma dell'art. 20 stesso, individuate e ripartite, alla

stregua del comma 5 del medesimo articolo, secondo una procedura

d'intesa con le regioni, e in misura tale da garantire l'attuale

livello del servizio. Il che consente di escludere la fondatezza

della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di

spese vincolate, senza la previsione di risorse finanziarie

corrispondenti.

Per le stesse ragioni, deve considerarsi infondato l'analogo

motivo di doglianza mosso a riguardo delle compensazioni economiche

dovute alle aziende su cui gravano obblighi di servizio pubblico,

secondo i relativi contratti di servizio, alla stregua dell'art. 17

del decreto legislativo in questione.

4.5 - Priva di fondamento è anche la censura rivolta contro

l'art. 12 il quale - dopo avere stabilito, al comma 1, che

all'attuazione dei conferimenti di funzioni e all'attribuzione delle

relative risorse alle regioni provvede il Presidente del Consiglio

dei Ministri a norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del

1997, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e

della navigazione e la regione interessata, a norma dell'art. 4,

comma 4, lettera a), della stessa legge n. 59 prevede, al comma 2,

che l'accordo di programma suddetto può disporre, previa intesa tra

regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione

fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali e

organizzative. La Regione Lombardia, invocando gli artt. 3, 76, 97,

117, 118 e 119 della Costituzione, si duole della possibilità così

offerta al Presidente del Consiglio dei ministri di effettuare

direttamente i conferimenti e la distribuzione delle risorse agli

enti locali, senza rispettare i tempi di quella che sarebbe la

scansione logica del procedimento e cioè il necessario previo

riparto delle funzioni tra regione ed enti locali, a opera della

legge regionale. La ripartizione delle risorse, infatti, sarebbe

strumentale all'esercizio delle funzioni ripartite.

La suddetta censura, peraltro, trascura di considerare che

conferimento delle funzioni e ripartizione delle risorse sono aspetti

di una operazione di riorganizzazione istituzionale che si

coinvolgono reciprocamente. Per tenere conto di questa implicazione,

l'art. 12 impugnato prevede un procedimento basato su accordi e

intese tra i soggetti interessati, idoneo a valorizzarne la presenza

nelle diverse determinazioni in cui si snoda il procedimento. In

particolare, l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle

relative risorse alla regione avviene previo accordo con quest'ultima

e l'attribuzione e la ripartizione delle risorse fra gli enti locali

può avvenire contestualmente, tramite l'accordo di programma, solo

ove vi sia stata l'intesa tra la regione e gli enti locali medesimi.

Onde non si vede in qual modo questo procedimento, che attribuisce un

ruolo così determinante alla regione, possa violarne le

attribuzioni.

4.6 - Infondata è anche la censura mossa all'art. 16, comma 2,

del decreto legislativo il quale, circa la determinazione del livello

dei servizi minimi di trasporto, prevede che tale determinazione

avvenga a opera della regione, d'intesa con gli enti locali, secondo

le modalità stabilite dalla legge regionale. La Regione Lombardia

ricorrente ritiene che tale disposizione si presti a

un'interpretazione che, attribuendo alla legge regionale il solo

compito di determinare i contenuti dei livelli minimi dei servizi e

non quello di regolare il procedimento dell'intesa, avrebbe l'effetto

di deprimere - a tutto favore degli enti locali - la posizione della

regione in una materia - i trasporti pubblici - in cui esiste una

propria competenza legislativa e amministrativa riconosciuta

costituzionalmente, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione; e la Regione Puglia formula - sia pure in forma

dubitativa, assumendo l'oscurità della norma - analoga censura.

Ma nulla induce a tale conclusione. Il tenore testuale della

disposizione impugnata è tale invece da assegnare alla legge

regionale il compito di disciplinare i rapporti con gli enti locali,

nel procedimento rivolto alla realizzazione dell'intesa prevista

dall'art. 16 impugnato (come del resto hanno fatto, la Regione

Lombardia nella legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, e la Regione

Puglia nella legge regionale 25 marzo 1999, n. 13) e in tale

disciplina hanno da trovare il loro giusto equilibrio le voci della

regione e degli enti locali, conformemente al ruolo che loro spetta

nella gestione della materia in questione.

5. - Inammissibili sono, infine, le questioni di legittimità

costituzionale sollevate sull'art. 18 del decreto legislativo, nella

parte in cui esso detta norme finalizzate a incentivare il

superamento degli assetti monopolistici in atto e a introdurre regole

di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto

regionale e locale (comma 2) e nella parte in cui (comma 3) prevede

un riassetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore del

trasporto, indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza.

Secondo le Regioni ricorrenti, le disposizioni impugnate

risulterebbero insufficienti al loro scopo dichiarato, con violazione

degli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione.

La normativa contenuta nell'art. 18 impugnato è stata sostituita

da altra normativa - non impugnata - dettata dall'art. 1, comma 6,

del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed

integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante

conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti

in materia di trasporto pubblico locale). Non essendo più in vigore

la norma impugnata, né risultando che essa abbia prodotto effetti

lesivi delle competenze regionali, le relative questioni sono dunque

divenute inammissibili.

Ad avviso delle ricorrenti, però, l'insufficienza delle

modificazioni operate, in vista del superamento delle censure

proposte, e dunque l'affermata perdurante incostituzionalità della

normativa che è venuta a sostituire quella impugnata dovrebbe

imporre il "trasferimento" della questione su tale nuova disciplina,

anche in considerazione della sua natura "correttiva" alla stregua

dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997, come integrato dall'art. 9,

comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Sennonché, tale richiesto

trasferimento non è possibile nel giudizio principale, spettando

comunque alla Regione l'onere di esercitare, nel termine di decadenza

previsto, l'azione per l'impugnazione della nuova disposizione che è

venuta a sostituire quella originariamente contestata (v. sentenza

n. 429 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Puglia

e dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 del

medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della

Costituzione, dalla Regione Puglia e dalla Regione Lombardia con i

ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2001:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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