Art. 7-bis — Sanzioni amministrative

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. (( La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. )) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 29 maggio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26429/2025

    30 settembre 2025

    In tema di sanzioni amministrative, l'interpretazione sistematica degli artt. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e 17, terzo comma, della l. n. 689 del 1981 rivela lo stretto legame esistente tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio, sicché la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio spetta all'ente locale competente ad emanare il regolamento in una determinata materia. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che il Comune di Venezia, delegato dalla Regione, non era legittimato ad emettere un'ordinanza-ingiunzione nei confronti di un conducente di un natante circolante in ambito lagunare, il quale non aveva esposto il prescritto contrassegno "LV", essendo competente la Provincia in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare).

    Art. 7-bis · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 107 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 17 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di settembre 2025, p. 47 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 2003 al 29 maggio 2003. 34 parole aggiunte.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. aggiunto: La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art7bis · fonte del testo

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