Art. 4 — Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale

Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

  • a)gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
  • b)le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
  • c)l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Testo vigente dal 10 dicembre 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422~art4 · fonte del testo

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