Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresi', i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche' il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Testo vigente dal 10 dicembre 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2001

    Questione infondata
    27 aprile 2001

    Conformemente a quanto già previsto nella legge delega n. 59 del 1997, anche nel corrispondente decreto legislativo n. 422 del 1997 con riguardo al trasporto pubblico locale, l'espressione generica di "conferimento" di funzioni (sia delegate sia trasferite) alle Regioni e agli enti locali si può intendere come l'indicazione in sintesi, senza confusioni, di "tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni" secondo la Costituzione. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia sul presupposto che la stessa espressione produrrebbe confusione tra nozioni che hanno da essere tenute distinte. - V. sentenza n. 408/1998, per l'analoga questione relativa alle previsioni della legge delega n. 59/1997.

    Art. 18 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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