Art. 9 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' abrogato;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonche' da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
