Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»;
- b)al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
