Art. 10 — Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
