Art. 17 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilita' speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita' puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalita' per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita' competente in via ordinaria.».

Testo vigente dal 12 febbraio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4~art17 · fonte del testo

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