Art. 19 — Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
  • c)al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, puo' attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»;
  • d)al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti: «al Pool europeo di protezione civile e a rescEU».

Testo vigente dal 12 febbraio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4~art19 · fonte del testo

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