Art. 8 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali.»;
- b)al comma 2-bis, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;
- c)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorita' di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
