Art. 4 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera e):
- 1)le parole «interforze operante con continuita'» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuita' presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento e' garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;
- b)alla lettera h), le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;
- c)alla lettera l), le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
