Art. 11 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, lettera b), dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»;
- b)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
- c)al comma 3, dopo le parole «dell'attivita' di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
