Art. 12 — Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse;
- b)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalita' di raccordo delle attivita' connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».
Testo vigente dal 12 febbraio 2020
