(( Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'. 4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.)) 2 I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di cui all'articolo 1, comma 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

2

Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Testo vigente dal 27 febbraio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 161/2018

    Questione infondata
    17 luglio 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 4 e 5, commi 2, lett. g ), e 8, del d.lgs. n. 395 del 2000, sono inammissibili - in quanto tese ad allargare il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione - le deduzioni svolte dalla parte costituita, in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non essendo tale parametro indicato nell'ordinanza di rimessione. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).

    Art. 4 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori · Art. 5 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori · Art. 8 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 27 febbraio 2002. 19 parole tolte, 28 parole aggiunte.

tolto: I soggettiaggiunto: Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono tolto: iscritti aggiunto: iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298tolto: / aggiunto: del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al tolto: comma 1 aggiunto: medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistereaggiunto: , per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione tolto: di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione tolto: di ogni aggiunto: della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285tolto: / aggiunto: del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. tolto: I soggetti aggiunto: Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli … per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'. aggiunto: 4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione … medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistereaggiunto: , per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione tolto: di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione tolto: di ogni aggiunto: della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285tolto: / aggiunto: del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza. I requisiti di cui ai commi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395~art4 · fonte del testo

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