Art. 15 — Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria
Per gli effetti dell'articolo 6, e' dato riconoscimento:
- a)all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacita' finanziaria deve sussistere e' stabilito;
- b)all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello Stato di cui alla lettera a). ((2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
2Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
