Art. 7 — Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo
Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo). - 1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarita'. 2. L'accesso alla rete e' protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete e' consentito esclusivamente alle autorita' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
