Art. 16 — Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale
Ai fini dell'articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1o ottobre 1999. ((2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
2Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
