Art. 14 — Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità
Per gli effetti dell'articolo 5, e' dato riconoscimento: a)all'estratto del casellario, giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo; b)alle attestazioni, rilasciate dall'autorita' di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima. Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
