Art. 19-bis — Enti sottoposti a regime intermedio
Sono enti sottoposti a regime intermedio:
- a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21;
- b)le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
- c)le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d)le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e)le societa' di intermediazione mobiliare;
- f)le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
- f-bis)i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;
- g)le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso;
- g-bis)((le societa' di partenariato;))
- h)gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- i)gli istituti di moneta elettronica;
- l)gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
- l-bis)i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. 8
- l-ter)emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- l-quater)prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135
4Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.
D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
8Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
Testo vigente dal 29 aprile 2026
