Sono enti sottoposti a regime intermedio:

  • a)LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21;
  • b)le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
  • c)le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
  • d)le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • e)le societa' di intermediazione mobiliare;
  • f)le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
  • f-bis)i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;
  • g)le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso;
  • g-bis)((le societa' di partenariato;))
  • h)gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
  • i)gli istituti di moneta elettronica;
  • l)gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
  • l-bis)i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. 8
  • l-ter)emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
  • l-quater)prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135

4

Il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso al 5/8/2016.

D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116

8

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Norme correlate

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2024 al 29 aprile 2026. 6 parole aggiunte.

aggiunto: g-bis) le societa' di partenariato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39~art19bis · fonte del testo

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