Art. 17 — Entrata in vigore
Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
- a)per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
- 1)alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- 2)agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- b)per gli esercizi aventi inizio il ((1° gennaio 2027)) o in data successiva:
- 1)alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
- 2)alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
- c)per gli esercizi aventi inizio il ((1° gennaio 2028)) o in data successiva:
- 1)alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese ((...));
- 2)agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
- 3)alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
