Art. 8 — Autonomia degli enti di ricerca
Articolo soppresso dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
Abrogato dal 10 dicembre 2016
Articolo soppresso dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
Abrogato dal 10 dicembre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1998 al 10 dicembre 2016. 418 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il CNR, l'Istituto nazionale di fisca nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro,.... In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti di cui al presente articolo:
tolto: a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
tolto: b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
tolto: c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
tolto: d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Agli enti cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art8 · fonte del testo
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