Art. 12 — Aree scientifiche e settori tecnologici
Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonche' l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in piu' aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalita' di assicurare la compatibilita' con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonche' di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilita' con le universita'. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalita' di cui al presente comma.
Testo vigente dal 29 ottobre 1999
