Art. 9 — Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste

Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. l02, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facolta' di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facolta', gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonche' di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

  • a)articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
  • b)articolo 3;
  • c)articolo 5, con riferimento anche all'attivita' dei soggetti che operano nelle aree;
  • d)articolo 6;
  • e)articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
  • f)articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;
  • g)articolo 10, comma 1;
  • h)articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
  • i)articolo 12. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione e' integrato con un componente nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto cosi' modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluogni di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Universita' di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 29 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381~art9 · fonte del testo