Sono organi dell'ente:

  • a)il presidente;
  • b)il consiglio direttivo;
  • c)il comitato di consulenza scientifica;
  • d)il collegio dei revisori dei conti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo una volta. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica. (( Il Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. )) E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da dieci membri, di cui cinque eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientificodisciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente puo' essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalita' di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico e' collocato in aspettativa. Le indennita' di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonche' la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Testo vigente dal 2 aprile 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1999 al 2 aprile 2005. 85 parole tolte, 53 parole aggiunte.

… commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica. Il tolto: consiglio direttivo aggiunto: Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal tolto: presidente e da sei esperti aggiunto: Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tolto: tecnicoscientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro aggiunto: tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: scientifica e tecnologica, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, relativo all'area scientifica corrispondente, con specializzazione rispettivamente nello studio dei terremoti e dei vulcaniaggiunto: , uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-29;381~art3 · fonte del testo

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