Art. 4 — Piano di attività
L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione territoriale, nonche' della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e). Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
Testo vigente dal 29 ottobre 1999
