Art. 6 — Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
- a)convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
- b)vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
- c)attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di dipartimento, degli osservatori e degli istituti, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, com-ma 1, lettera g);
- d)adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica 4 anni, e puo' essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
