Il testo dell'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. 3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio. ((4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.)) 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".

Testo vigente dal 3 marzo 1994

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 90/2002

    Questione infondata
    5 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, come sostituito dall'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione - nella parte in cui si prevede che il prefetto possa disporre cautelarmente la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reati perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile o comunque non iniziata". Infatti - contrariamente a quanto opina il rimettente e tenuto conto della prevalente giurisprudenza di legittimità -, anche nei casi in cui manchi querela e l'azione penale sia improcedibile, ovvero in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede penale, la misura in questione conserva pienamente la sua funzione di tutela immediata della sicurezza della circolazione stradale, spostandosi la competenza ad irrogare la sanzione definitiva dal giudice penale all'autorità prefettizia. Non può pertanto ravvisarsi lesione del diritto alla difesa, dal momento che rimangono, comunque, a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, l'opposizione davanti al giudice civile (ex art. 205 del codice della strada) avverso il provvedimento applicato in via definitiva; né ancora sussiste lesione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento, conseguente alle scelte della persona offesa in tema di proposizione della querela, o anche rispetto alla sospensione cautelare della patente nautica, data la non omologabilità delle situazioni poste in questo caso a confronto; risultando, infine, del tutto immotivati gli altri profili dedotti, con riferimento ai principi di libertà di circolazione e di buon andamento. - Sul principio del 'simultaneus processus' non elevabile a regola costituzionale, v. sentenza n. 60/1996 e ordinanze n. 410/2000, n. 396/1996, e n. 308/1991 (qui richiamate). - Sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione provvisoria, v. sentenza n. 31/1996 (qui richiamata).

    Art. 120 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 · Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/1998

    Questione inammissibile
    22 luglio 1998

    Manifesta inammissibilità delle questioni per l'evidente irrilevanza nei giudizi 'a quibus', risultando palese dalla prospettazione che, rispetto allo specifico 'thema decidendum' dei predetti giudizi - concernente esclusivamente l'asserita assenza di responsabilità penale in relazione alle singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, <<nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3>>: provvedimento autonomamente opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996). - Cfr., 'ex plurimus', S. n. 89/1995 e O. n. 90/1998. red.: G. Leo

    Art. 223 c.d.s. · Art. 120 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1993 al 3 marzo 1994. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato tolto: nel comma 1 aggiunto: nei commi 1 e 3. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art120 · fonte del testo

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