All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 le parole: "la sola" sono sostituite dalla seguente: "una" e dopo la parola: "pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie";
  • b)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art104 · fonte del testo