Art. 25 — Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale
[1]1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 192:
- 1)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;
- 2)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
- 3)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;
- b)alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 192.
[3]Comma 6
[4]3
[5]Comma 6-bis, primo periodo
[6]5
[7]Comma 6-bis, secondo periodo
[8]10
[9]Comma 7
[10]10
Testo vigente dal 11 aprile 2025
