All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3 dopo le parole: "come previsto nel regolamento," la parola: "deve" e' sostituita dalla seguente: "puo'" e la lettera E e' sostituita dalla seguente: "E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria C.";
  • b)al comma 5: le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; dopo le parole: "anche se" sono aggiunte le seguenti: "alla guida di veicoli"; al secondo periodo le parole: "Le patenti di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "Le suddette patenti"; dopo le parole: "di particolari tipi e caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "nonche' con determinate prescrizioni"; sono soppresse le parole: "ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente";
  • c)al comma 7 le parole: "da ogni prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "dalla prefettura del luogo di residenza";
  • d)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1 luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1 gennaio 1993, svolgevano tale attivita' da almeno un anno.";
  • e)al comma 12 le parole: "persone che non siano munite della patente di guida o del" sono sostituite dalle seguenti: "persona che non abbia conseguito la patente di guida o il";
  • f)al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.";
  • g)al comma 18 dopo le parole: "di guida" la parola: "del" e' soppressa e sono aggiunte le seguenti: "eventualmente posseduta dal".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari