Art. 15 — Controlli dei precedenti personali
Anche al di fuori delle ipotesi gia' previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, il soggetto critico, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato, puo' richiedere il certificato di cui all'articolo 28-bis del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, per le persone:
- a)che rivestono ruoli sensibili all'interno dello stesso soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza;
- b)che sono autorizzate ad accedere, direttamente o a distanza, ai siti o ai suoi sistemi informatici o di controllo;
- c)candidate per l'assunzione in ruoli con caratteristiche che rientrano nelle lettere a) o b). Ai fini dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto critico trasmette alla ASC una richiesta motivata con specifico riferimento alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 e ai reati ritenuti rilevanti ai fini del ruolo da ricoprire. La ASC valuta la sussistenza delle condizioni necessarie e della motivazione e verifica che i controlli richiesti siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, anche con riferimento alla rilevanza dei reati, nonche' che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato. Nel caso in cui la ASC non fornisca risposta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al primo periodo, l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 si intende negata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' ed i tempi di conservazione dei certificati del casellario giudiziale europeo nel rispetto della disciplina nazionale ed europea. L'ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, fornisce risposte alle richieste di cui al comma 1 entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e tratta tali richieste nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
