L'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero della sanita' fornisce alle competenti autorita' sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attivita' professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione".

Testo vigente dal 8 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-27;19~art2 · fonte del testo

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