Art. 4 — Violazioni alle norme di qualità e sui controlli
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, ((a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui ((all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Testo vigente dal 10 luglio 2010
