Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale e' disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilita' e di registrazioni per comprovare la conformita' al Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro. Per un efficace coordinamento, le autorita' competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.

Testo vigente dal 30 ottobre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148~art25 · fonte del testo

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