Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita' competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unita' produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui alle finalita' del regolamento (CE) n. 543/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Testo vigente dal 6 dicembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202~art5 · fonte del testo