Art. 5 — Accertamento delle violazioni
((L'Agecontrol S.p.a. e)) Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I funzionari ((dell' Agecontrol S.p.a. e quelli)) regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
Testo vigente dal 1 maggio 2005
