Art. 3 — Impedimento delle operazioni di controllo
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al ((regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007)), o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. ((2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550)) Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
Testo vigente dal 10 luglio 2010
