Art. 2 — Sanzioni nella fase di commercializzazione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi ((dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento)) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Testo vigente dal 10 luglio 2010

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Che cosa è cambiato dal 10 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2003 al 10 luglio 2010. 17 parole tolte, 59 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo tolto: 3 aggiunto: 9 del regolamento (CE) n. tolto: 1148/2001 aggiunto: 1580/2007 della Commissione, del tolto: 12 giugno 2001 aggiunto: 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo tolto: 4, paragrafo 3 aggiunto: 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. tolto: 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorita' regionali aggiunto: 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato tolto: III aggiunto: II del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;306~art2 · fonte del testo

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