Art. 2 — Sanzioni nella fase di commercializzazione
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi ((dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento)) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
Testo vigente dal 10 luglio 2010
